Il trasporto dei rifiuti in conto proprio

Il trasporto dei rifiuti in conto proprio è disciplinato dall’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 [1], prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13.02.2008 e dall’art. 4-quinquies, D.L. 03.11.2008, n. 171 con decorrenza dal 31.12.2008, poi sostituito dall’art. 25, D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 con decorrenza dal 25.12.2010.

La ratio della norma, si fonda sulla semplificazione ed agevolazione della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi senza alcun limite quantitativo e limitatamente a 30 Kg-Lt/giorno per i rifiuti speciali pericolosi provenienti da attività dell’impresa, permettendo al produttore iniziale di poter trasportare e conferire presso impianti autorizzati i propri rifiuti, diventa così “gestore in proprio”, anche se, è ravvisabile una sperequazione nei confronti dei trasportatori professionali per conto terzi, iscritti per i soli rifiuti speciali non pericolosi, i quali, devono sottoporre i propri mezzi a perizia giurata, devono nominare un Responsabile Tecnico, presentare garanzie finanziarie, avere delle capacità tecniche.

E’ con la Delibera n 1 del 26 aprile 2006 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che si obbligano tutti coloro che intendono trasportare rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi che non eccedano in trenta Kg o litri/giorno, provenienti dalla propria regolare ed ordinaria attività, “a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quali i rifiuti sono prodotti”, ad iscriversi alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che ha sede presso la CCIAA del capoluogo di Regione presso la quale l’azienda ha la sede legale (territorialmente competente).

Ai fini dell’iscrizione non è richiesta la capacità tecnica e finanziaria, non è richiesta la nomina di un RT (Responsabile Tecnico), ovvero, i mezzi iscritti non devono essere sottoposti a perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, non deve essere presentata la polizza fideiussoria assicurativa o garanzia bancaria, è l’amministratore che si assume la responsabilità tecnica del trasporto dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che provengono dalla propria attività;

inoltre, il titolare o legale rappresentante dell’impresa assume la responsabilità del rispetto delle prescrizioni autorizzative previste dalla Del. n 1 del 3 marzo 2008, che risultano essere le stesse prescrizioni previste per le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti per conto terzi ex art. 212 comma 5.

restano fermi i requisiti soggettivi dell’art. 10 comma 2 del DM 406/1998 :

  • Di essere cittadino italiano o straniero residente in Italia, cittadino di Stati membri dell’UE;
    di essere domiciliato, residente o avente stabile organizzazione in Italia;
  • di essere iscritto al registro delle imprese;
  • di non essere in stato di fallimento o altra procedura concorsuale;
  • di non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la tutela dell’ambiente, delitti contro la pubblica amministrazione, o reclusione oltre i due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
  • di non aver rilasciato false dichiarazioni per richieste di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
    Con le modifiche apportate all’art. 212 comma 8 dall’art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs 205/2010, l’iscrizione ha una durata limitata a 10 anni, deve essere comunicata qualsiasi variazione avvenuta dopo l’iscrizione ( inserimento o cancellazione di un mezzo, variazione dell’amministratore o titolare, inserimento di ulteriore CER o eventuale modifica dei requisiti soggettivi ex art. 10 D.M. 406/1998) .

Relativamente alla tipologia dei rifiuti ammessi al trasporto, essi devono essere attinenti l’attività esercitata dall’impresa;
non potranno essere autorizzati i trasporti di rifiuti con CER presenti nel Capitolo 20 , perché di provenienza prettamente urbana, non riconducibili a rifiuti il cui processo produttivo è speciale;

purtroppo, non vi è una uniformità interpretativa da parte delle Sezioni Regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali, dalla Sez. regione Lombardia, è ammessa l’iscrizione dei CER provenienti dalla attività della manutenzione del verde (20.02.01 – 20.02.02 – 20.02.03), attività della panetteria (CER 20.01.25), attività di realizzazione e manutenzione impianti elettrici (CER 20.01.21*) , tali tipologie di rifiuti non sono ammessi dalla Sez. Reg. Lazio, che si limita ad iscrivere alcune tipologie di rifiuti il cui processo produttivo di provenienza è riconducibile ai Capitoli CER 08, 15 e 17 , attività edile e movimento terra.

Non è ammessa l’iscrizione per il trasporto in conto proprio di RAEE, e per rifiuti contenenti amianto.

I mezzi iscritti devono essere di proprietà, in locazione finanziaria, o in comodato d’uso esclusivo.

E’ con le modifiche apportate dall’art. 2 del D.Lgs 4/2008, che le iscrizioni dovranno riportare (così come chiaramente richiesto dalla modulistica ministeriale) le tipologie dei rifiuti che si intendono trasportate, e le targhe dei mezzi;

le iscrizioni avvenute in data anteriore al 14 aprile 2008 devono essere integrate delle targhe mezzi e tipologie dei rifiuti entro un anno dalla entrata in vigore della nuova disposizione (entro il 25 dicembre 2011), a tale riguardo il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha emanato la Circolare 432 del 15 marzo 2011, fissando un termine (il 30 giugno 2011- ormai scaduto!) oltre il quale “non potrà garantire il rispetto dei suddetti termini”, ovvero, non sarà in grado di garantire l’emissione del nuovo decreto di iscrizione, indicante anche le targhe dei mezzi e le tipologie dei rifiuti ammessi al trasporto, entro il 25 dicembre 2011.

Per la tenuta del registro è previsto il versamento del diritto annuale di € 50,00 – che l’impresa iscritta deve versare entro il 30 aprile di ciascun anno di competenza.

Il trasporto dei rifiuti è accompagnato dal prescritto formulario di identificazione previsto dall’art. 193 del D.Lgs 152/2006, vidimato, redatto e gestito nelle modalità ivi descritte.

A norma del comma 1-bis[2] dell’art. 190 del D.Lgs 152/2006 “Registri di carico e scarico” , le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212 comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettera b), ovvero i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti;

Pertanto tale obbligo permane per tutte le altre imprese o enti che svolgono attività diversa dalla sopra citata attività di demolizione, costruzione e scavo, che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, provenienti ad esempio da attività artigianali quali: idraulica, elettrica, impiantistica in genere, e altre attività artigianali o industriali .

A seguito delle disposizioni urgenti dettate dal D.L. 138 del 12 agosto 2011 (G.U. n 188 del 13 agosto 2011) , sono state abrogate tutte le disposizioni in merito al SISTRI (Art. 188-ter e comma 2, lettera a) dell’art. 188-bis del D.Lgs 152/2006, D.M. 17 dicembre 2009 Istituzione del SIS.T.RI e D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011, c.d. “Regolamento SISTRI” ) secondo le quali (art. 188-ter , comma 2, lett. b) ), le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8, avevano facoltà di adesione al SISTRI, e per il combinato disposto con l’art. 190 registri di carico e scarico, avevano obbligo di tenere un registro di carico e scarico;

venendo meno l’art. 188-ter, si crea un vuoto normativo che dovrà essere colmato dal nostro Legislatore, si spera prima della conversione in legge, con le opportune modifiche, ed una contestuale revisione dell’intero impianto normativo in materia rifiuti ( Parte IV del D.Lgs. 152/2006) .

[1] Articolo 212 – Albo nazionale gestori ambientali

Comma 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[2] Inserito con l’Art. 4 (modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n 205) del D.Lgs 121 del 7 luglio 2011, che così recita: Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212 comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. b) .